L'art. 4-bis, comma 2 della legge n. 459/1, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero pervenga direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’Interno. L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall’interessato.
Al fine di facilitare, la presentazione delle opzioni da parte degli elettori temporaneamente all’estero, il Ministero dell’Interno ha predisposto apposito modello di opzione, pubblicato su questo sito, in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori. Tale modello è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti gli elettori temporaneamente all’estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-bis.
Eventuali opzioni effettuate con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purchè siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo art. 4-bis.